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Il trattato istitutivo dell'Unione Europea vieta gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese sotto qualsiasi forma in quanto incompatibili con il mercato comune. Si presume infatti che tali aiuti, favorendo alcune imprese o alcune produzioni, possano falsare la concorrenza. Esistono tuttavia eccezioni a tale divieto. Esse sono rappresentate da:
aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali
aiuti destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse
aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche
aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle aree depresse ossia delle aree in cui il tenore di vita sia anormalmente basso o in cui ci sia una grave forma di disoccupazione
aiuti concessi secondo la regola De Minimis (ovvero di importo modesto).
Gli aiuti De Minimis sono regolamentati dal Regolamento della commissione Europera n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
Il vigente regolamento, ha modificato la precedente norma de minimis, ha introdotto importanti cambiamenti soprattutto per quanto concerne “il tetto” ed il “campo di applicazione” della regola.
Il tetto de minimis
Gli aiuti concessi, ad una medesima impresa, in un triennio, che non superano la soglia dei 200 000 euro non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.
Per il settore del trasporto su strada, è previsto untetto specifico di 100.000 euro.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione corrisponde a tre esercizi finanziari.
Campo di applicazione
Dal campo di applicazione del nuovo regolamento sono esclusi solo il settore della pesca e dell'acquacoltura, la produzione primaria dei prodotti agricoli, gli aiuti all'esportazione, gli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali, il settore carboniero, gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto e gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Ne consegue che, alle previste condizioni, a partire dal 2007 rientrano nel regime de minimis anche il settore dei trasporti e quello della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.
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